Sez. 1, Sentenza n. 14102 del 26/10/2000 (Rv. 541233 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Facoltà di scelta del curatore - Natura - Estensione anche all'ipotesi di contratto preliminare di vendita non ancora eseguito - Sussistenza - Prescrizione - Suscettibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La facoltà concessa al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 72 n. 4 della legge fallimentare, di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto concerne anche l'ipotesi di fallimento del promesso venditore in un contratto preliminare di vendita. Tale facoltà, che individua un vero e proprio diritto potestativo del curatore e non è assimilabile ad un diritto di recesso, non è suscettibile di prescrizione, posto che l'unico limite fissato dalla disposizione normativa in questione, consiste nell'avvenuto trasferimento della proprietà: per contratto o per passaggio in giudicato della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. Più in particolare, alla ricostruzione della facoltà in questione in termini di diritto di recesso si frappone la realtà per cui il diritto di recesso presuppone la sussistenza di un vincolo giuridico dal quale, con una propria manifestazione negoziale, il titolare del diritto di recesso può liberarsi, laddove al curatore fallimentare è data, invece, facoltà di scegliere fra la conferma del vincolo e lo scioglimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)