Sez. 2, Sentenza n. 1 del 03/01/1975 (Rv. 373082 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA DEL TRASFERIMENTO DEL BENE - CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA MANCATA STIPULAZIONE - TERMINE TRIMESTRALE - ANTERIORE FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - CONSEGUENZE - CONSERVAZIONE DEL BENE NELLA MASSA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DEL BENE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - OBBLIGATORIETA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA DEL TRASFERIMENTO DEL BENE - CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA MANCATA STIPULAZIONE - TERMINE TRIMESTRALE - ANTERIORE FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - CONSEGUENZE - CONSERVAZIONE DEL BENE NELLA MASSA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DEL BENE ALLA SCADENZA DEL TERMINE - OBBLIGATORIETA.*
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, pronunciata (su domanda del promissario compratore trascritta nei registri immobiliari) sentenza (anch'essa trascritta) con la quale si ingiunge al promittente venditore di prestare il suo consenso alla vendita definitiva entro tre mesi dalla notifica della sentenza, dichiarandosi che, in difetto, questa terra luogo, ai sensi dell'art 2932 cod civ, del contratto definitivo di vendita non concluso, e dichiarato il fallimento del promittente venditore dopo il passaggio in giudicato della sentenza ma prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi, il curatore del fallimento non puo pretendere, avvalendosi del disposto di cui all'art 72, quarto comma, della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), di conservare il bene in quanto non ancora uscito dal patrimonio del fallito, alla data della dichiarazione di fallimento, ed ormai soggetto al vincolo di indisponibilita conseguente al fallimento. Essendo l'efficacia costitutiva della sentenza sottoposta alla condizione sospensiva negativa della mancata stipula del contratto definitivo di vendita entro il termine suddetto, la dichiarazione di fallimento del promittente venditore non ha la virtu di sovrapporsi al giudicato e neutralizzarne gli effetti traslativi gia segnati ed ormai inarrestabili: il bene promesso in vendita viene appreso dalla massa fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, nelle condizioni giuridiche in cui si trova per effetto dell'anteriore giudicato, cioe con un vincolo reale di destinazione in favore del promissario compratore, reso ormai certo di acquistarne le proprieta in virtu dell'uno o dell'altro dei due titoli (quello negoziale o, in via subordinata e in ogni caso, quello giudiziale); il curatore, disposto o meno ad eseguire il contratto ma non arbitro di ripudiare la sentenza, non e piu in grado di sottrarre il bene alla sorte gia definitivamente segnata dal giudicato, cioe al trasferimento di proprieta che questa avrebbe prodotto ipso iure alla scadenza del termine ivi stabilito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 2, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)