Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 19/03/1990 (Rv. 466038 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - PRELIMINARE DI VENDITA - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL CURATORE FRA L'ESECUZIONE E LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESISTENZA - POTERE DEL CURATORE DI ASTENERSI DALLA SCELTA - ESISTENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - PRELIMINARE DI VENDITA - FALLIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL CURATORE FRA L'ESECUZIONE E LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESISTENZA - POTERE DEL CURATORE DI ASTENERSI DALLA SCELTA - ESISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, qualora prima della sua esecuzione intervenga il fallimento del promittente-venditore, il curatore del fallimento oltre alla scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto (art. 72, quarto comma, legge fall.) può legittimamente astenersi dall'effettuare una scelta, sia momentaneamente sia definitivamente, ove protragga la posizione di disinteresse fino alla chiusura della procedura concorsuale e la chiusura stessa non richieda la liquidazione del bene oggetto del contratto preliminare (nella specie, il fallimento era stato chiuso con un concordato). In tale ultima ipotesi, il rapporto contrattuale, dopo la chiusura della procedura concorsuale, riprende la sua normale efficacia tra le parti originarie, od i loro eventuali successori, salvo il verificarsi di prescrizioni. (V 2572/89, mass n 462887; (V 1497/89, mass n 462310; (V 6732/88, mass n 460996).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)