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Sez. L, Sentenza n. 7643 del 17/12/1986 (Rv. 449649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DI COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO IN TEMA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI IN MISURA CONVENZIONALE PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 31 MAGGIO 1972 PER I DIPENDENTI DI COMPAGNIE DI TRASPORTO AEREO IN TEMA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI IN MISURA CONVENZIONALE PER IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.*

L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando la clausola dell'art. 8 CCNL 31 maggio 1972 per i dipendenti di compagnie di trasporto aereo, clausola che prevedeva l'Obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore interessi in misura convenzionale per il ritardato pagamento delle retribuzioni - aveva ritenuto dovuti tali interessi sia nell'ipotesi di mero ritardo nell'adempimento, sia in quella di contestazione della sussistenza del credito del lavoratore, successivamente accertato in giudizio). (V 410/85, mass n 438624; (V 258/85, mass n 438482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 31/05/1972 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)