Sez. 2, Sentenza n. 695 del 25/01/1983 (Rv. 425436 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - COLLOCAZIONE DELLA INDICAZIONE DELLE PARTI NON GIÀ NELLA COSIDDETTA "INTESTAZIONE", BENSÌ NELLA SEZIONE ATTINENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - CAUSA DI NULLITÀ EX ART. 132 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - COLLOCAZIONE DELLA INDICAZIONE DELLE PARTI NON GIÀ NELLA COSIDDETTA "INTESTAZIONE", BENSÌ NELLA SEZIONE ATTINENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - CAUSA DI NULLITÀ EX ART. 132 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
La collocazione della indicazione delle parti non nella cosiddetta "intestazione" della sentenza bensì nella Sezione attinente allo svolgimento del processo, non è configurata dall'art. 132 cod. proc. civ. come causa di nullità, né impedisce il raggiungimento dello scopo di decidere la controversia fra i soggetti che vi hanno dato origine e non determina, quindi, alcuna nullità del provvedimento. (V 5283/80, mass n 409131; (V 1137/78, mass n 390510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)