diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1138 del 07/03/1978 (Rv. 390510 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI ED OBLIQUE - RIPARO COSTITUITO DA PANNELLI DI VETRO RETINATO E OPACO - IMPOSSIBILITA DI VEDUTA SUL FONDO ALTRUI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390510-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE LATERALI ED OBLIQUE - RIPARO COSTITUITO DA PANNELLI DI VETRO RETINATO E OPACO - IMPOSSIBILITA DI VEDUTA SUL FONDO ALTRUI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'Obbligo di rispettare le distanze previste dall'art 906 cod civ per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilita di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilita. Tale riparo ben puo essere costituito da pannelli di vetro retinato e opaco, stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad un'altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare o di affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici mezzi o accorgimenti che esulino, comunque, dalla normalita. (V 3571/76, mass n 382328; (V 1061/75, mass n 374483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 906

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)