Sez. 3, Sentenza n. 23463 del 05/11/2009 (Rv. 610757 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Perfezionamento della cessione - Scambio dei consensi fra cedente e cessionario - Sufficienza - Notifica al debitore ceduto - Effetti - Omissione - Conseguenze - Difetto di legittimazione del cessionario ad agire esecutivamente - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva, (come nella specie) - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)