Sez. 3, Sentenza n. 8145 del 03/04/2009 (Rv. 607611 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione del credito - Negozio a causa variabile - Principio della "presunzione di causa" - Onere probatorio del cessionario agente verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Insussistenza - Verifiche del debitore ceduto - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso ed al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto, il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)