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Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005 (Rv. 578794 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Perfezionamento - Modalità - Conseguenze - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578794-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che il relativo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)