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Sez. 1, Sentenza n. 8360 del 20/06/2000 (Rv. 537783 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Applicazione dell'art. 16 D.Lgs n. 504 del 1992 in tema di ICI - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537783-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Va cassata per violazione di legge la sentenza che, nel determinare l'indennità d'espropriazione, ometta di tener conto della disposizione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale prevede che, nelle espropriazioni di aree fabbricabili, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, o è maggiorata in misura pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)