Sez. 1, Sentenza n. 10686 del 20/05/2005 (Rv. 584029 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Dichiarazione presentata a fini I.C.I. dal proprietario dell'area occupata in via temporanea e di urgenza - Applicabilità dell'art. 16 del d.lgs n. 504 del 1992 - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'occupazione di urgenza non priva il proprietario del possesso dell'immobile occupato, del quale costui continua ad essere proprietario, e, come tale, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, obbligato a presentare la relativa dichiarazione, della quale deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, in sede di determinazione della indennità di espropriazione, riducendola ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)