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Sez. 1, Sentenza n. 126 del 04/01/2005 (Rv. 578828 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione dell'indennità in relazione al valore dichiarato ai fini dell'ICI - Presupposti - Avvenuta presentazione della dichiarazione - Necessità - Eccezione dell'espropriante - Necessità.
Stato
decisa il 2005-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578828-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nel giudizio promosso dall'espropriato di area edificabile per la determinazione dell'indennità di espropriazione, l'ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, solo se l'espropriante eccepisca e provi che l'espropriato abbia presentato denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e che tale denuncia indichi un valore del bene inferiore a detto ammontare, restando irrilevante ai fini espropriativi l'eventualità della mancata presentazione della denuncia medesima, ed inoltre restando escluso il potere-dovere del giudice di indagare d'ufficio sui presupposti per applicare la riduzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)