Sez. 3, Sentenza n. 8802 del 27/06/2001 (Rv. 547788 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Istanza di regolamento - Ammissibilità - Procedimenti rispettivamente pendenti dinanzi al GI in funzione di giudice unico e dinanzi al collegio - Riunione - Provvedimento di sospensione - Competenza - Del collegio - Sussistenza - Del GI in funzione dei giudice unico - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al GI in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltà, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al GI in funzione di giudice unico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)