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Sez. 1, Sentenza n. 11035 del 08/11/1997 (Rv. 509674 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Regolamento necessario - Proponibilità - Adozione del provvedimento di sospensione da parte del Collegio ovvero da parte del giudice istruttore (non quale giudice unico) - Rilievo ostativo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509674-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento che dichiara la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale che lo abbia emesso, e quindi ancorché (come nella specie) pronunziato non dal collegio ma dal giudice istruttore (non in funzione di giudice unico a norma dell'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sostitutivo dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 dello stesso codice, come modificato dall'art. 6 della cit. legge n. 353 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)