diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8254 del 16/03/1979 Ud. (dep. 11/10/1979) Rv. 143043 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143043-01

PARTE CIVILE - SPESE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

L'istituto della compensazione delle spese sostenute dalla parte civile non e ammesso dall'ordinamento processuale penale, salvo il disposto del secondo comma dell'art 382 cod proc pen. ne deriva che l'imputato va sempre condannato alla rifusione in toto delle spese sostenute dalla parte civile intervenuta nel giudizio di impugnazione anche se il gravame dell'imputato venga parzialmente accolto. (fattispecie in tema di riconoscimento in appello del concorso di colpa della parte lesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)