Sez. 3, Sentenza n. 1212 del 06/02/1987 (Rv. 450747 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PRELAZIONE E RISCATTO - RISCATTO - TERMINE PER IL RIMBORSO DEL PREZZO - DECORRENZA - OPPOSIZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE - MOTIVI RILEVANTI.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - PRELAZIONE E RISCATTO - RISCATTO - TERMINE PER IL RIMBORSO DEL PREZZO - DECORRENZA - OPPOSIZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE - MOTIVI RILEVANTI.*
In tema di riscatto di immobile urbano e con riguardo al termine per il pagamento del prezzo - che deve essere effettuato entro tre mesi, decorrenti dalla prima udienza del relativo giudizio ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, a seconda che vi sia stata o meno opposizione da parte del retrattato - l'ampia formulazione dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, che a riguardo a "qualsiasi motivo" per il quale lo acquirente faccia opposizione, comporta che va considerata tale non soltanto quella inerente ai motivi che investono la sussistenza di tutte le condizioni soggettive o oggettive necessarie ai fini dell'utile Esercizio del riscatto, ma anche tutte quelle opposizioni che in qualsiasi modo operano perché il diritto potestativo del retraente, di subentrare nella qualità di acquirente del bene (con effetti ex tunc), non trovi immediata e diretta soddisfazione. (nella specie, enunciando il principio che precede, la S.C. ha reputato corretta la decisione del giudice del merito, il quale aveva ravvisato una opposizione nella dichiarazione dell'acquirente il quale - pur affermando di non opporsi al riscatto - aveva aggiunto che il prezzo doveva essere maggiorato degli esborsi accessori e preliminari conseguenti alla compravendita, come "sarebbe stato provato in causa").*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)