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Sez. 3, Sentenza n. 410 del 12/01/2006 (Rv. 586209 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Effetti dell'azione di riscatto - Pronuncia di accoglimento - Natura di mero accertamento dell'intervenuto trasferimento - Vicende modificative del rapporto di locazione successive all'esercizio del diritto di riscatto - Effetti - Trasferimento al cessionario della locazione della titolarità di detto diritto di riscatto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586209-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Allo stesso modo che per la prelazione agraria, anche con riferimento alla prelazione urbana l'esercizio del diritto di riscatto - previsto dall'art. 39 della legge n. 392 del 1978 a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione pretermesso nel caso di vendita del bene locato - ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto "ex nunc" a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto "ex tunc" di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento. Da ciò consegue che le vicende modificative "ex latere conductoris", che intervengono dopo l'avvenuto esercizio del riscatto ad opera dell'avente diritto (che corrisponde al soggetto attuale conduttore dell'immobile, cui il locatore avrebbe dovuto comunicare l'intenzione di alienare il bene), non valgono a trasferire al cessionario della locazione anche la titolarità del diritto di riscatto. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello impugnata, con la quale era stata correttamente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in causa di un terzo che, nella sua pretesa qualità di cessionario della locazione nel corso del giudizio di retratto dell'immobile locato, aveva dedotto che, oltre che a succedere nel contratto, era subentrato a titolo particolare nel diritto di riscatto dell'immobile).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)