Sez. 3, Sentenza n. 18321 del 01/12/2003 (Rv. 568582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE | A favore di terzo - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE
In materia contrattuale, in considerazione del carattere generale del riconoscimento che la norma dell'art. 1411 cod. civ. ha dato del contratto a favore di terzo, la prestazione a vantaggio del terzo può essere riferita alle varie situazioni consistenti in un dare, fare o non fare, sicché, per la diversità di contenuto che può assumere l'obbligazione del promittente nei confronti dello stipulante ed a favore del terzo, sino a consentire a quest'ultimo anche l'acquisto di un diritto reale, deve considerarsi ammissibile il contratto preliminare di compravendita a favore di terzo, trattandosi di una particolare forma di fare che si realizza con la prestazione del consenso alla stipulazione del futuro negozio traslativo della proprietà; nonché, e "a fortiori", il contratto di opzione a favore di terzo, nel caso in cui il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto (nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale) con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata [ Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha nel caso ritenuto corretta la qualificazione formulata dal giudice del merito in termini di contratto a favore del terzo del patto con il quale le parti, nell'ambito di un contratto di compravendita di fondo immobiliare con annesso fabbricato, avevano convenuto che l'acquirente del fondo rimanesse obbligato a trasferire, per una determinata somma (lire diecimila), una porzione dell'attuale "barchessa" compravenduta in favore degli eredi maschi del venditore per l'ipotesi in cui la restante proprietà di quest'ultimo fosse risultata in seguito a costoro comunque trasferita, ed essi avessero inteso ivi costruire un "garage" per una sola macchina; patto ritenuto valido ed efficace in virtù dell'accordo dei soli stipulanti, senza che di esso sia stato parte anche il terzo beneficiario ].
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)