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Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 05/06/1987 (Rv. 453523 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PER PERSONA DA NOMINARE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453523-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PER PERSONA DA NOMINARE - AMMISSIBILITÀ.*

L'opzione prevista dall'art. 1331 cod.civ. ha natura contrattuale, consistendo in un accordo in base al quale una parte si impegna a mantenere ferma una proposta per un certo tempo nell'interesse della altra parte. Pertanto è configurabile un'opzione per persona da nominare non essendovi ragione di fare eccezione al principio generale che ammette la stipulazione del contratto per persona da nominare (come pure di quello a favore di terzo) in relazione a qualsiasi tipo di contratto, preliminare o definitivo, purché lo oggetto della prestazione lo consenta. (V 3162/85, mass n 440852; (V 4143/75, mass n 378474; (V 967/74, mass n 368889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)