Sez. 5, Sentenza n. 18176 del 25/01/2008 Cc. (dep. 06/05/2008) Rv. 239817 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Principio di immediatezza della deliberazione - Applicabilità al procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 cod. proc. pen., in quanto il Collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, come nella specie, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione. Nemmeno è applicabile, in sede di prevenzione, l'art. 528 del codice di rito - che disciplina le condizioni tassative di sospensione della deliberazione - trattandosi di procedimento, per sua natura, svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione che caratterizza il giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 524, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)