Sez. 1, Sentenza n. 5649 del 16/01/2002 Cc. (dep. 12/02/2002) Rv. 221155 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudicato - Nuovo procedimento sulla base di circostanze nuove o diverse - Possibilità - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l'apertura di un nuovo procedimento, e l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)