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Sez. L, Sentenza n. 1622 del 15/02/1988 (Rv. 457658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - FUTURI EVENTUALI E NON PRECISATI DIRITTI - RINUNCIA PREVENTIVA - NULLITÀ EX ART. 1418 COD. CIV. - ANNULLABILITÀ EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - FUTURI EVENTUALI E NON PRECISATI DIRITTI - RINUNCIA PREVENTIVA - NULLITÀ EX ART. 1418 COD. CIV. - ANNULLABILITÀ EX ART. 2113 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

La rinuncia preventiva del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti, è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non semplicemente annullabile con l'Esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio previsto dall'art. 2113 cod. civ., disposizione che concerne i diritti maturati, concreti e individuati dal rinunciante. (V 7633/83, mass n 432236; (V 1266/80, mass n 404767; (V 103/79, mass n 396171).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)