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Sez. L, Sentenza n. 11704 del 30/07/2003 (Rv. 565534 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Credito verso il datore di lavoro per il risarcimento del danno da infortunio - Natura di credito di lavoro - Esclusione - Cumulabilità di interessi e rivalutazione, ex art. 429, terzo comma cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565534-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il credito del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, volto al risarcimento dei danni biologico e morale derivatigli in occasione di un infortunio sul lavoro, non ha natura giuridica di credito di lavoro, trovando nel rapporto di lavoro soltanto l'occasione di contatto sociale che ha determinato la sua insorgenza, ma ha natura di credito risarcitorio; ne consegue che, avendo la sentenza di liquidazione del credito operato la trasformazione di esso, ex art. 2043 cod. civ., da credito di valore in credito di valuta, dalla data della sentenza e fino al pagamento, il danno da ritardo è disciplinato non dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ma dall'art. 1224 cod. civ., che esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)