Sez. L, Sentenza n. 440 del 18/01/1999 (Rv. 522386 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro - Natura giuridica - Disciplina originaria ex art. 429 cod. proc. civ. - Crediti indicizzati - Configurabilità - Interessi - Componente autonoma con funzione risarcitoria - Conseguenze - Computo sulla somma rivalutata - Riforma ex legge 724 del 1994 e 412 del 1991 - Riconduzione della disciplina del ritardo "sub" art. 1224 cod. civ. - Elementi di specialità - Estremi - Disciplina transitoria.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Secondo la disciplina originaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. , i crediti di lavoro avevano natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore per reintegrare l'originario potere d'acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del diritto non integrava un risarcimento del danno, ma costituiva una componente dell'originaria obbligazione, mentre gli interessi costituivano un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario, di natura risarcitoria, e andavano quindi calcolati separatamente sulla somma rivalutata, senza essere essi stessi suscettibili di rivalutazione; tale disciplina è stata assoggettata a profonda modificazione per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro, dettata dall'art. 22, comma trentaseiesimo, seconda parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, mediante estensione dell'ambito di applicazione della norma dettata dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le prestazioni previdenziali (estensione applicabile, dal punto di vista della disciplina transitoria, limitatamente ai crediti "per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994"), che, vietando il cumulo di interessi e rivalutazione, ha riportato la materia nell'ambito dell'art. 1224 cod. civ., con elementi di specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica qualificazione come "maggior danno" della svalutazione superiore al tasso legale degli interessi (cfr. Corte cost. n. 394 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)