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Sez. 1, Sentenza n. 3863 del 26/06/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202198 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Possibilità di svolgere attività lavorativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202198-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

La possibilità di svolgere un'attività lavorativa non costituisce un presupposto indispensabile per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma solo uno degli elementi del giudizio, che va condotto principalmente sulla base dei parametri espressamente indicati dal secondo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), e cioè dei risultati dell'osservazione della personalità del condannato durante la detenzione in istituto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)