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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 11/03/1999 Cc. (dep. 10/05/1999) Rv. 213558 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni per la concessione - Attività lavorativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213558-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di una attività lavorativa può certamente costituire un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa, ma la sua mancanza non è ostativa alla concessione del beneficio, trattandosi di un parametro apprezzabile in relazione a tutti gli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice, quali i precedenti penali, la condotta inframuraria e la partecipazione al trattamento rieducativo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)