Sez. 3, Sentenza n. 10993 del 14/07/2003 (Rv. 565020 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di quella principale, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile. Non è, tuttavia, necessario che la parte, la quale intenda proporla, instauri una nuova procedura conciliativa, potendo, per converso, legittimamente utilizzare quella in corso se le parti compaiano dinanzi all'IPA perché convocate per la conciliazione sulla domanda principale. Tuttavia, in tal caso, l'istante in riconvenzione è tenuto ad indicare i contenuti della proponenda domanda, di modo che possa istituirsi il confronto e la procedura conciliativa possa conseguire la finalità deflattiva cui è preordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)