Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16888 del 05/07/2013 (Rv. 626885 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Elevazione dopo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)