Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15951 del 20/07/2011 (Rv. 619063 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regime anteriore alla modificazione dell'art. 38 cod. proc. civ. da parte della legge n. 69 del 2009 e alla modificazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. da parte del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 - Declinatoria di incompetenza del giudice adito - Riassunzione del giudizio - Rilievo dell'incompetenza da parte del secondo giudice - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Limiti - Rinvio per la trattazione scritta e contestuale fissazione dell'udienza di cui all'art. 184 cod. proc. civ. - Proponibilità del conflitto in quest'ultima udienza (a seguito di riserva di decisione) - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In tema di conflitto di competenza, nel regime anteriore alla modifica recata all'art. 38 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, allorquando - a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito - la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ex art. 183 citato, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere d'uffcio il regolamento di competenza, anche nel caso in cui egli abbia concesso termine per la trattazione scritta e nel contempo fissato anche l'udienza ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., per poi riservarsi, in quest'ultima udienza, sulla possibilità stessa di proporre il conflitto di competenza. Infatti il rinvio per la trattazione scritta - giacché può condurre soltanto ad una precisazione o modificazione della domanda - non è in grado di incidere sulla determinazione della situazione che giustifica l'elevazione del conflitto, la quale deriva dall'atto di riassunzione relativo alla domanda proposta davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)