Sez. 5, Sentenza n. 3861 del 16/03/2001 (Rv. 544852 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Società di persone - Dichiarazione integrativa ex art. 15 D.L. n. 429 del 1982 - Estensione degli effetti ai soci - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La dichiarazione integrativa, presentata da una società di persone ai sensi dell'art. 15 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertita in legge 7 agosto 1982, n. 516) per usufruire del condono con definizione automatica dei redditi, spiega i suoi effetti solo nei confronti della società dichiarante e non anche nei confronti dei soci per i redditi loro imputati ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, atteso che, per espressa previsione normativa (art. 15, quarto comma, D.L. n. 429 del 1982), la dichiarazione della società esplica efficacia solo nei confronti del soggetto dichiarante.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)