diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 757 del 23/01/2002 (Rv. 551787 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Società di persone - Dichiarazione integrativa ex art.15 D.L. n.429 del 1882 - Effetti - Estensione ai soci - Esclusione - Fondamento - Accertamento dei redditi di partecipazione dei singoli soci - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551787-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta preclusioni all'accertamento, nei confronti dei soci, dei redditi di partecipazione da questi percepiti, in quanto avanzare domanda di condono costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad azionarlo, in autonomia e con pienezza, anche quando l'accertamento del reddito societario sia divenuto definitivo. Ne conseguono la irrilevanza della domanda di condono ai fini ILOR presentata dalla società ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 (convertito in legge n.516 del 1982), rispetto ai soci che abbiano "scelto" di non avvalersi del beneficio ai fini IRPEF, e quindi il diritto - dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 15, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)