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Sez. L, Sentenza n. 311 del 17/01/1986 (Rv. 443937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ STRAORDINARIE O OCCASIONALI - LEGITTIMITÀ EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ NELLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - INAMMISSIBILITÀ - INFLUENZA DELLE SUCCESSIVE LEGGI N. 18 DEL 1978, N. 598 DEL 1979 E N. 79 DEL 1983 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ STRAORDINARIE O OCCASIONALI - LEGITTIMITÀ EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTENSIONE ALLE ATTIVITÀ NELLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - INAMMISSIBILITÀ - INFLUENZA DELLE SUCCESSIVE LEGGI N. 18 DEL 1978, N. 598 DEL 1979 E N. 79 DEL 1983 - ESCLUSIONE.*

La disposizione della lettera C) dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 230 del 1962 - che prevede la possibilità di apporre il termine al contratto di lavoro ove sia stipulato per la esecuzione di attività che abbiano i caratteri della straordinarietà ovvero dell'occasionalità - non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a termine per sopperire a fluttuazioni di mercato o aumenti di attività prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali) trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale; principio questo sul quale non hanno inciso le successive leggi n. 18 del 1978, n. 598 del 1979 e n. 79 del 1983, che hanno portata innovativa - nel senso di ampliare i casi di ammissibilità del ricorso al contratto di lavoro a termine - limitatamente alle ipotesi ivi espressamente regolamentate. (V 5175/85, mass n 442484; (V 5739/83, mass n 430620).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. C, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Legge 26/11/1979 num. 598 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)