Sez. L, Sentenza n. 5175 del 22/10/1985 (Rv. 442484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CARATTERE STAGIONALE DELLE PRESTAZIONI - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CARATTERE STAGIONALE DELLE PRESTAZIONI - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI.*
La sola circostanza del carattere stagionale delle prestazioni del lavoratore non comporta di per sè l'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato atteso che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, il quale al secondo comma lettera a) consente l'apposizione del termine quando ciò sia richiesto dalla speciale natura della attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, è pur sempre necessario che tale attività sia ricompresa nell'elenco contenuto nell'apposito decreto presidenziale. (V 380/83, mass n 425197; (V 5739/83, mass n 430620; (V 115/84, mass n 432373).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)