diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 823 del 23/02/1977 (Rv. 384428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - IN GENERE - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - CONTEMPERAMENTO - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI ANTISINDACALI - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - IN GENERE - DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - CONTEMPERAMENTO - LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI ANTISINDACALI - NULLITA - CONDIZIONI.*

L'inquadramento dei diritti sindacali tra i diritti di liberta non ne esclude il contemperamento con coesistenti diritti costituzionalmente garantiti e, per quelli che debbono essere esercitati dai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro subordinato, presuppone una disciplina positiva che preservi da pregiudizi la normale attivita aziendale e precisi tipicamente i casi di esonero dal rispetto degli obblighi contrattuali, come previsto dallo statuto dei lavoratori: ne consegue che, per realizzare la fattispecie della nullita del licenziamento determinato da ragioni antisindacali, non e sufficiente che la condotta imputata al lavoratore sia riferibile all'Esercizio di attivita sindacale, ma occorre una relazione causale tra l'atto di recesso e il comportamento discriminatorio.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)