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Sez. 1, Sentenza n. 1383 del 29/10/1969 Ud. (dep. 30/12/1969) Rv. 113497 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113497-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA.*

La latitanza consiste nella sottrazione volontaria dell'imputato alla esecuzione di ordini o mandati di cattura del magistrato. Per la sussistenza di tale situazione ha rilievo esclusivamente l'iniziale volontaria sottrazione del catturando alle ricerche della polizia giudiziaria senza che esplichi influenza l'eventuale impossibilita in cui il latitante si sia venuto a trovare di far cessare, anche volendolo, lo stato predetto. Pertanto, nel caso che egli sia fuggito all'estero e lo stato di rifugio conceda l'estradizione, la situazione di latitanza non cessa se non quando abbia luogo l'effettiva consegna del prevenuto alla autorita italiana. E prima di tale momento, l'inizio e la prosecuzione del giudizio, senza la presenza dell'imputato, sono legittimi. (V 109508, 109507, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)