Sez. 5, Sentenza n. 10318 del 23/06/1980 Ud. (dep. 10/10/1980) Rv. 146188 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANZA - NOZIONE - ELEMENTI - VALUTAZIONE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - LATITANZA - NOZIONE - ELEMENTI - VALUTAZIONE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Perche si configuri lo status di latitante occorre che a carico di un soggetto sia stato emesso un provvedimento coercitivo della liberta personale, rimasto ineseguito nonostante le ricerche effettuate nei luoghi in cui l'imputato (o il condannato) possa essersi precedentemente trovato e che l'inesecuzione sia dovuta ad un comportamento dell'interessato, diretto a rendere vane quelle ricerche. La valutazione dei suindicati elementi sfugge al Sindacato di legittimita, in quanto si risolve in un accertamento di fatto, qualora le ragioni addotte dal giudice di merito siano esenti da vizi logico - giuridici. (Conf mass nn 113497, 101222, 106251, sulla prima parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)