Sez. 2, Sentenza n. 6348 del 28/11/1981 (Rv. 417141 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA RILEVANZA DA ATTRIBUIRE ALL'ALTEZZA DI UNA PIANTA QUALE CONSTATATA IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE - CONTROVERSIA SULLA RILEVANZA DA ATTRIBUIRE ALL'ALTEZZA DI UNA PIANTA QUALE CONSTATATA IN GIUDIZIO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione della distanza ex art. 892 cod. civ., ove sorga controversia sulla Rilevanza da attribuire all'altezza di una pianta quale constatata in giudizio, occorre accertare se essa sia stata determinata da un sistema di coltivazione e di potatura razionalmente praticato sin dal momento della messa a dimora e con il preciso intento di imprimere alla pianta Forma e dimensioni anche parzialmente diverse da quelle che avrebbe assunto in base alle sue caratteristiche naturali, ovvero se detta altezza sia stata determinata da una pratica colturale irrazionale o casuale e tale da incidere solo temporaneamente sulle dimensioni in genere e sulla altezza in particolare. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto applicabile la distanza di mezzo metro dal confine, ai sensi dell'art. 892 n. 3 cod. civ., ad olivi della specie "cipressina", trattandosi di piante da frutta, la cui altezza, in relazione alla natura delle medesime, alle modalità di impianto ed al sistema di potatura concretamente adottato, non può superare i due metri e mezzo. Il supremo collegio ha confermato la decisione, enunciando il surriportato principio). (V 1568/78, mass n 390957; (V 2084/65, mass n 313965; (V 1792/62, mass n 252843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)