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Sez. L, Sentenza n. 1965 del 19/03/1983 (Rv. 426815 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426815-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per la decisione sull'istanza di regolamento di Competenza, che è regolato da norme particolari, non trova applicazione l'art. 375 cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio e non è quindi consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 cod.proc.civ.. (Conf 2147/82, mass n 420022; (Conf 2765/78, mass n 392175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)