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Sez. 1, Sentenza n. 2147 del 07/04/1982 (Rv. 420022 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - MEMORIE - PRESENTAZIONE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420022-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - MEMORIE - PRESENTAZIONE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per la decisione del ricorso per regolamento di Competenza, che è retto da norme sue proprie, non è applicabile l'art. 375 cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio e non è quindi consentito alle parti, dopo le conclusioni del P.m., di presentare memorie entro il termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ.. (Conf 2765/78, mass n 392175).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)