Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 02/06/1978 (Rv. 392175 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA.*
Nel procedimento di regolamento di Competenza, le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non e ammessa la produzione di memorie difensive, ai sensi dell'art 378 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)