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Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 02/06/1978 (Rv. 392175 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392175-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento di regolamento di Competenza, le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti e, di conseguenza, non e ammessa la produzione di memorie difensive, ai sensi dell'art 378 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)