Sez. 1, Sentenza n. 11579 del 06/06/2016 (Rv. 640175 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, del d.lgs. 267 del 2000 - Termini dimidiati ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Inapplicabilità - Fondamento.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Al giudizio di cassazione avente ad oggetto l'incandidabilità degli amministratori comunali nell'ipotesi prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non si applicano i termini dimidiati previsti dall'art. 22, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 150 del 2011 - che rinvia al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c. - in ragione del richiamo contenuto nell'ultima parte del medesimo comma 11 dell'art. 143 al rito camerale contenzioso previsto dagli artt. 737 e segg. c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 1, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22 com. 11, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)