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Sez. 1, Sentenza n. 14053 del 18/06/2007 (Rv. 599972 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Soccombente - Spese processuali - Generale esonero dal relativo onere - Ricorrenza - Esclusione - Attività dello Stato mirante alla "distruzione di diritti o libertà" riconosciuti dalla Convenzione europea - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599972-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di spese processuali e con riferimento al processo camerale per l'equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall'onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtù del richiamo operato dall'art. 3, comma quarto, della legge 24 marzo 2001, n. 89, si applicano le norme del codice di rito. Dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non discende infatti un obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione medesima, e si deve altresì escludere che l'assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un'attività dello Stato che "miri alla distruzione dei diritti o delle libertà" riconosciuti dalla Convenzione o ad "imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)