Sez. L, Sentenza n. 16798 del 29/07/2011 (Rv. 618843 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Cumulo tra quota di carovita e indennità integrativa speciale - Accordo quadro del 15 marzo 2002 tra la regione Lombardia e le organizzazioni sindacali dei medici convenzionati - Attribuzione integrale, con efficacia retroattiva, del compenso aggiuntivo - Limiti soggettivi - Medici destinatari di sentenza di rigetto passata in giudicato - Rinvio ad ulteriore intesa - Mancanza - Conseguenza - Attribuzione del beneficio - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di cumulo tra quota di carovita e indennità integrativa speciale per il personale convenzionato di medicina generale, l'accordo quadro del 15 marzo 2002 tra la regione Lombardia e le organizzazioni sindacali dei medici convenzionati, nel riconoscere, con efficacia retroattiva, anche l'attribuzione integrale del compenso aggiuntivo, ha riservato ad ulteriori approfondimenti l'estensione del beneficio ai sanitari a cui il diritto era stato negato con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che, in mancanza di un'ulteriore intesa (mai intervenuta), va disattesa la domanda di attribuzione del compenso stesso proposta dai sanitari a cui era stato disconosciuto il diritto dall'autorità giudiziaria, dovendosi ritenere, per il periodo anteriore a quello coperto dalla sentenza passata in giudicato, precluso il riesame della questione, mentre, per il periodo successivo (nella specie dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001), la clausola dell'accordo quadro va intesa nel senso che resta escluso il riconoscimento del diritto a prescindere dal periodo considerato dal giudicato medesimo e non anche che detto diritto resterebbe salvo per il periodo non coperto dal giudicato, poiché, ove così interpretata, non avrebbe alcun significato attesa l'assenza di impedimenti per tale lasso di tempo.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 15/03/2002, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., DPR 29/07/1996 num. 500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)