Sez. L, Sentenza n. 25862 del 21/12/2010 (Rv. 615585 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudizi tra le stesse parti vertenti sul medesimo rapporto giuridico, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato - Allegazione e cognizione di nuovi e posteriori eventi nel secondo giudizio - Ammissibilità - Riesame o deduzione di questioni anteriori anche non conosciute dalle parti - Esclusione - Fattispecie relativa al preteso venir meno del diritto alla rendita vitalizia di reversibilità per fatto estintivo già verificatosi al tempo del precedente giudizio.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo; l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che il venir meno del diritto alla rendita vitalizia di reversibilità dovuta dall'Inail, per aver l'interessato contratto nuove nozze, poteva e doveva essere introdotta nel precedente giudizio concluso con sentenza passata in giudicato, atteso che il fatto estintivo si era già verificato, operando in tal senso il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)