Sez. L, Sentenza n. 9697 del 23/04/2010 (Rv. 613361 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Cumulo tra quota di carovita e indennità integrativa speciale - Limiti - Previsione di cui all'art. 3 del c.c.n.l. del personale convenzionato di medicina generale recepito nel d.P.R. n. 259 del 1992 - Efficacia retroattiva - Legittimità - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di cumulo tra quota di carovita e indennità integrativa speciale per il personale convenzionato di medicina generale, è legittima la clausola contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo nazionale di settore recepito nel d.P.R. n. 259 del 1992, secondo la quale la riduzione della quota di carovita spetta nei limiti della sola eventuale differenza rispetto all'indennità integrativa speciale a decorrere dalla data, anteriore rispetto alla previsione, di corresponsione dell'indennità medesima, dovendosi ritenere che il divieto di retroattività non operi per i contratti collettivi, nel cui ambito non sono ipotizzabili gli stessi vincoli esistenti in materia di regolamento di esecuzione di una legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1990 num. 316 art. 3, DPR 13/03/1992 num. 259 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)