diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 329 del 08/02/1972 (Rv. 356202 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - RIASSUNZIONE CON COMPARSA NON NOTIFICATA ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1972-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCANZA - RIASSUNZIONE CON COMPARSA NON NOTIFICATA ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DI NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - SANATORIA.*

L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi e stata Costituzione delle parti, e affetto da vizio della notificazione e non della citazione, ove l'atto stesso, in violazione di quanto dispone l'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, sia notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, anziche alla parte personalmente. Trattandosi di vizio non attinente alla citazione, la Costituzione dell'intimato, anche se fatta al dichiarato scopo di eccepire la nullita, importa sanatoria a norma dell'art 156, terzo comma, cod proc civ. (Conf 3540'69, mass n 343712).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)