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Sez. 3, Sentenza n. 6232 del 27/11/1979 (Rv. 402961 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - APPELLO - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1979-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402961-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - APPELLO - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, ANZICHE ALLA PARTE PERSONALMENTE - VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA - SANATORIA.*

L'atto riassuntivo del processo, in grado di appello, nel quale non vi sia stata Costituzione delle parti, e affetto da nullita della notificazione ove l'atto stesso sia stato notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado anziche alla parte personalmente. Tale nullita e pero sanata dalla Costituzione dello intimato, anche se fatta allo scopo di eccepire la nullita. (Conf 2145/77, mass n 385876; (Conf 329/72, mass n 356202).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)