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Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 06/12/1996 Cc. (dep. 01/02/1997) Rv. 207456 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Notificazione - Nullità - Eccezione in fase esecutiva - Competenza a decidere - Stesso giudice che ha emesso il decreto - Trasmissione degli atti al Tribunale - Dichiarazione di nullità da parte del Tribunale e restituzione degli atti al PM - Provvedimento abnorme.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207456-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

È abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale, erroneamente investito quale giudice dell'esecuzione, dichiara la nullità di un decreto penale di condanna emesso dal Gip presso la Pretura per nullità della notificazione e restituisce gli atti al Pm. La competenza a decidere in ordine alla nullità della notificazione spetta in ogni caso al Gip, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. od eventualmente, quando vi sia richiesta subordinata di remissione in termini, ex art. 670 comma terzo cod. proc. pen., e comunque non può mai determinare, quando la nullità derivi da semplice irregolarità della notificazione, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, avendo il PM già esercitato l'azione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)