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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022 (Rv. 663712 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Qualità di parte del difensore - Condizioni - Impugnazione relativa alla inadeguatezza della liquidazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663712-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore che nel secondo grado di giudizio non aveva reiterato la richiesta di distrazione delle spese e, quanto a quelle del primo grado, si doleva della rideterminazione "in pejus" operata dalla Corte d'Appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)