Sez. 3 - , Sentenza n. 21248 del 20/10/2016 (Rv. 642950 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Spese processuali - Compensazione delle stesse - Impugnazione sul punto proposta dalla parte assistita da difensore antistatario - Rigetto - Condanna alle spese del grado a carico del legale - Illegittimità - Ragioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato esclusivamente dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a farlo soltanto ove sorga controversia sulla concessione, o meno, della distrazione, sicché, in mancanza del provvedimento corrispondente, non essendosi concretizzato il diritto del legale all'attribuzione delle stesse, non è possibile porre a suo carico il pagamento delle spese processuali del giudizio d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)